Il personale qualificato risulta tale se in grado di effettuare la valutazione del rischio sulla base dei requisiti previsti dall’art.202 del D.Lgs. 81/2008 e di redigere una relazione tecnica completa ed esaustiva secondo i requisiti imposti dallo stesso Decreto.
I requisiti di carattere generale che si intende debba possedere il “personale qualificato” sono quelli definiti nella FAQ 1.05.
Nello specifico, per quanto riguarda il rischio da esposizione a vibrazioni, si suggerisce di giudicare il personale qualificato in termini di competenza nell’applicare le norme di buona prassi, conoscenza delle tecniche e metodiche di valutazione e di misura, conoscenza e capacità di utilizzo della strumentazione adeguata secondo i requisiti previsti dall’art.202 del D.Lgs. 81/2008 e dalle norme tecniche di riferimento
Il D.Lgs.42/2017 ha definito la figura del Tecnico Competente in Acustica, con competenze in acustica degli ambienti esterni, di vita e di lavoro, acquisite tramite corsi erogati da Università e da enti formatori accreditati dalle regioni e ha istituito un albo nazionale (ENTECA, Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica), consultabile sul sito dell’Ispra all’indirizzo: https://agentifisici.isprambiente.it/enteca/home.php, con l’obbligo di aggiornamento professionale. Si fa presente che il programma di studi previsto dal D.Lgs.42/2017 in materia di valutazione del rischio vibrazioni nei luoghi di lavoro non è in genere idoneo a garantire il possesso delle competenze e conoscenze nell’applicare il complesso insieme di norme tecniche e/o di buona prassi richieste ai fini dell’espletamento della valutazione del rischio vibrazioni in ambito occupazionale, che richiede conoscenze e competenze non espressamente previste dal percorso di studi previsto per il conseguimento della qualifica di Tecnico Competente in Acustica.